In seguito alle molte richieste di informazioni in merito al nuovo Superbonus previsto dal Decreto “Rilancia Italia”, abbiamo deciso di fare chiarezza su quanto previsto, sulle modalità di attuazione e sulle limitazioni imposte, riportando le risposte ai quesiti ricevuti:

Q1 – Quali interventi di efficientamento energetico rientrano nel Superbonus ?

Cerchiamo di spiegare sinteticamente quali sono gli interventi per cui sarà possibile richiedere la detrazione fiscale del 110%.

Intervento principale:

Appartamento in condominio:

  1. Isolamento termico delle murature e dei solai di separazione verso ambienti non riscaldati (esterno, garage, cantine, ecc), eseguito su almeno il 25% delle murature o solai esterni dell’interno edificio, e non solo del singolo appartamento;
  2. Sostituzione della caldaia condominiale per installazione di caldaia centralizzata, a condensazione, pompa di calore, ibrida, ecc.

Villa unifamiliare (ovvero con accesso indipendente), adibita ad abitazione principale:

  1. Isolamento termico delle murature e dei solai di separazione verso ambienti non riscaldati (esterno, garage, cantine, ecc) eseguito sempre almeno sul 25% delle murature o solai esterni dell’interno edificio;
  2. Sostituzione della caldaia esistente con caldaia a pompa di calore o ibrida (combinata, sia a condensazione che pompa di calore) o geotermica.

Qualora si esegua almeno uno degli interventi sopra riportati sarà possibile usufruire della detrazione al 110% anche per altri interventi di efficientamento energetico (sostituzione infissi, realizzazione riscaldamento a pavimento, installazione pannelli solari, ecc)

Q2 – La sostituzione degli infissi di casa, mi farebbe rientrare nel super bonus del 110% o mi impegna a far eseguire anche altro?

La sola sostituzione degli infissi di un immobile non rientra tra gli interventi previsti per usufruire del superbonus 110%. Per poter rientrare nelle detrazioni fiscali, dovrebbe essere eseguito insieme ad uno degli interventi principali indicati dal decreto (vedi Q1).

In tal caso le spese dell’intero intervento potranno essere detratte fino ad un tetto massimo definito per ogni tipologia d’intervento.

Q3 – Posso accedere alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio per lavori di rifacimento del tetto e dei frontalini del mio condominio?

I lavori di rifacimento dei frontalini non rientrano tra le spese detraibili. Per quanto riguarda l’intervento del tetto, sarà possibile detrarne le spese solo se

  • confinante con un ambiente riscaldato;
  • se l’intervento riguarda almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio in oggetto;
  • se si dimostra, con apposita certificazione, che l’intervento ha apportato un miglioramento di almeno due classi della prestazione energetica dell’edificio.

Q4 – Il tetto massimo di spesa detraibile è uguale per ogni tipologia d’intervento?

No, il tetto massimo di spesa detraibile non è sempre uguale.

  • Per gli interventi realizzati sull’isolamento termico la detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000;
  • Per gli interventi che riguardano la sostituzione degli impianti, invece, la detrazione viene calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • Per l’installazione di pannelli fotovoltaici il tetto massimo è di euro 48.000, con un massimo di euro 2.400 ogni KW installato, ridotto ad euro 1.600 se realizzato congiuntamente a specifici interventi;
  • Per l’installazione di sistemi di accumulo di energia , integrati con impianti fotovoltaici, il tetto di spesa sarà lo stesso del punto precedente, con il limite di euro 1.000 ogni KWh di capacità di accumulo;
  • Per tutti gli altri interventi realizzati congiuntamente a quelli previsti dal decreto le spese massime detraibili fanno riferimento a quanto previsti dalla legislazione vigente. Se per esempio si realizza la sostituzione degli infissi si potranno detrarre spese fino a € 60.000.

Q5 – Il tetto massimo di spesa detraibile è uguale per ogni tipo di immobile?

Il tetto massimo di spesa, definito per ogni singolo intervento, è indipendente dalla tipologia di immobile. Ovviamente nel caso di lavori condominiali il tetto di spesa sarà moltiplicato per il numero di unità immobiliari costituenti l’edificio.

Q6 – Come funziona la detrazione? Dovrei pagare subito con bonifico e poi portare la somma in detrazione per 10 anni o meno? 

Premettendo che le modalità di attuazione del decreto per richiedere le detrazioni dovranno comunque essere definite in maniera più approfondita dall’Agenzia dell’Entrate, indichiamo sinteticamente quanto attualmente previsto dal decreto.

Le modalità di “pagamento” attualmente previste sono:

  • Pagamento diretto eseguito dal committente: si sostengono tutti i costi, come una normale ristrutturazione, portando poi in detrazione l’importo speso, maggiorato del 10%, in 5 quote annuali;
  • Cessione del credito: il committente sostiene le spese, ma, invece di detrarre l’importo in 5 anni, cede il credito ad un soggetto terzo che gli corrisponde quanto sostenuto, senza maggiorazione del 10%. A questa tipologia di beneficio possono accedervi soltanto persone fisiche definite “incapienti”, ovvero con un basso reddito.
  • Sconto in fattura: In questo caso tutte le spese sono sostenute dall’impresa che effettua i lavori, il committente non anticipa alcun costo. Deciderà poi l’impresa se usufruire direttamente dell’agevolazione, maggiorata del 10%, o cederla ad un istituto di credito.

Q7 – Devo installare un impianto fotovoltaico completo di batteria ad accumulo, posso usufruire del superbonus?

Ni, sarà possibile usufruire del superbonus solo se l’intervento sarà realizzato congiuntamente con uno degli interventi “principali” (vedi Q1).

In questo caso l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, nonché l’installazione dell’impianto stesso, sono riconosciuti tra gli interventi agevolati con un limite di spesa di euro 48.000 e comunque non superiore a:

  • euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
  • euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico
  • euro 1.600 per ogni KW di potenza dell’impianto qualora realizzato congiuntamente ad interventi per il quale è richiesta la presentazione del Permesso a Costruire.

Q8 – Gli interventi di efficientamento energetico realizzati su immobili di categoria catastale C1 (negozi) possono usufruire del superbonus?

Se il negozio fa parte di un condominio ed il proprietario è una persona fisica, gli interventi di efficientamento energetico “condominiali” potranno usufruire delle agevolazioni fiscali inerenti il bonus del 110%. 

 

 

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