Il 16 luglio è stato approvato al Senato la versione definitiva del testo che converte in Legge quanto previsto dal DL Rilancia Italia del 19 maggio 2020.

Ma cosa è cambiato rispetto a quanto visto fino ad ora?

Cerchiamo di fare chiarezza sulle principali novità introdotte:

A chi è dedicato l’Ecobonus previsto dal Decreto Rilancia Italia?

Una delle novità più importanti riguardano le tipologie di immobili per le quali è possibile richiedere la detrazione fiscale.

Nel nuovo testo di legge anche le seconde case possono usufruire del superbonus e può essere richiesto, non solo per gli edifici condominiali e per le case unifamiliari, ma anche per gli immobili che fanno parte di edifici plurifamiliari, dotati di uno o più accessi autonomi, e funzionalmente indipendenti.

Sono comunque escluse dalle detrazioni, le abitazioni di tipo signorile, ville di lusso o palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Quali sono gli interventi previsti?

Gli interventi previsti dalla nuova legge sono gli stessi introdotti con il decreto del 19 maggio. Cambiano, invece, i tetti massimi di spesa.

  1. Per gli interventi di isolamento termico delle strutture opache verticali, orizzontali ed inclinate, realizzati su almeno il 25 % della superficie disperdente dell’edificio o della singola unità immobiliare indipendente, situata all’interno di edifici plurifamiliari, il tetto massimo di spesa previsto è
    • 50.000€, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari;
    • 40.000€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per condomini composti da due a otto unità immobiliari;
    • 30.000€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per condomini composti da più di otto unità immobiliari.
  1. Per gli interventi in edifici condominiali che prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, il tetto di spesa da considerare è
    • 20.000€ se l’edificio è composto da un numero di unità immobiliari inferiore a 8;
    • 15.000€ se costituito da più di otto unità, sempre da moltiplicare per il numero totale di unità immobiliari.
  2. Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di edifici unifamiliari o di unità immobiliari indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari, la soglia massima di spesa detraibile prevista è di 30.000€.

Rimane comunque la possibilità di portare in detrazione anche tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già previsti nell’Ecobonus, (sostituzione infissi, impianti solari o fotovoltaici, installazione di sistemi di accumulo dell’energia, e altri ancora) se realizzati congiuntamente ad interventi ricadenti almeno in una delle tre categorie sopra elencate.

Con la nuova legge di conversione del decreto Rilancia Italia, però, tale condizione decade qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o se gli interventi previsti dalla legge di conversione risultino vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tal caso è possibile usufruire del superbonus senza realizzare obbligatoriamente lavori ricadenti in una delle tre categorie.

Gli interventi realizzati dovranno comunque garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o delle unità immobiliari indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari. In alternativa, se ciò non è possibile, deve essere garantito il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E).

Detrazione sotto forma di sconto in fattura?

Come avevamo già visto nel Decreto Rilancia Italia, si può usufruire delle detrazioni previste anche sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. Le predette opzioni potranno essere attuate anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori

Bisogna tenere presente, inoltre, che le opzioni sopra descritte sono state introdotte anche per tutte le detrazioni previste per specifici interventi di riqualificazione e ristrutturazione che non rientrano nel superbonus. 

 

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