Oggi con questo articolo approfondiamo l’argomento SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Vuoi o stai per aprire un locale commerciale a Roma? Non sai come ottenere i relativi permessi?

La disciplina normativa è molto complessa ed estremamente diversificata a seconda del tipo di locale che si vuole aprire; infatti, le procedure da seguire e le relative autorizzazioni da richiedere agli enti competenti variano a seconda della tipologia di locale, sia esso un negozio di acconciatori, un laboratorio artigianale, un ristorante, una pasticceria o un bar.

Quando si vuole aprire, cessare o modificare un’attività produttiva (che sia artigianale, commerciale) è necessario redigere una dichiarazione, più specificatamente una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), da presentare allo sportello unico per le attività produttive per poter iniziare la propria attività, nella maggior parte dei casi senza dover attendere i tempi per le verifiche ed i controlli da parte degli enti competenti.

La pubblica amministrazione accerterà il possesso dei requisiti dichiarati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Per consentire il controllo ogni pratica dovrà essere corredata dalle relative autocertificazioni riguardanti il possesso dei requisiti morali e professionali, quelli relativi alle diverse conformità urbanistica, igienico-sanitaria, edilizia ecc, oltre che i diversi elaborati tecnici e planimetrici.

Se le verifiche dell’amministrazione pubblica danno esito negativo, parere nullo, è possibile incorrere in diversi provvedimenti, se il locale non è conforme alla normativa ma risulta possibile adeguarsi ad essa verrà elaborata una richiesta di conformità; se invece, ciò non è possibile verrà predisposto da parte dell’ente la cessazione dell’attività e la sanzione relativa.

Quindi, occorre verificare attentamente le normative connesse al locale che si intende aprire e compilare la dichiarazione in modo corretto. Per questo consigliamo di affidarvi a un tecnico esperto e di fiducia per evitare di incorrere in dichiarazioni mendaci.

Vediamo ad esempio l’iter da seguire per l’apertura di una tipologia di locale, tra le più impegnative, vendita di generi alimentari (pasticceria). Innanzitutto, bisogna verificare il tipo di attività produttiva se è connesso ad un laboratorio artigianale, se riguarda la sola vendita o anche il servizio al tavolo. Analizziamo i diversi casi in esame:

  • pasticceria non connessa a laboratorio e con esclusiva vendita di alimenti:

in questo caso occorrerà presentare un’unica SCIA come “esercizio di commercio al dettaglio di vicinato” (un esercizio commerciale, un negozio, avente una superficie di vendita fino a 250 mq).

  • pasticceria connessa a laboratorio artigianale e con vendita di alimenti:

in questo caso occorrerà presentare due dichiarazioni (SCIA): la prima per “l’attività di laboratorio in forma artigianale e non”, la seconda come “esercizio di commercio al dettaglio di vicinato”.

  • pasticceria connessa a laboratorio artigianale e con vendita e somministrazione di alimenti:

in questo caso occorrerà presentare 3 dichiarazioni (SCIA): la prima per “l’attività di laboratorio in forma artigianale e non”, la seconda come “esercizio di commercio al dettaglio di vicinato”, la terza come “somministrazione di alimenti e bevande”.

Le linee guida SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) specificano per ogni tipo di attività di genere alimentare come devono essere posizionati gli arredi interni e quali materiali sono idonei e approvati ai fini dell’igiene.

Per ottenere l’autorizzazione di un esercizio pubblico relativamente ad attività produttive artigianali e/o commerciali occorre rispettare alcuni requisiti ed aver ottemperato a preliminari autorizzazioni, tra cui:

Requisiti strutturali: ogni tipologia di locale adibito ad esercizio pubblico ha requisiti strutturali minimi da rispettare per il normale esercizio delle attività, ad esempio l’altezza utile non deve essere inferiore a 3,00 metri, eccetto per disimpegni e locali di servizio (dove può essere anche 2,40 m). Inoltre, deve essere garantita sufficiente ventilazione e illuminazione dei locali.

Nel caso in cui il tuo locale rispetta alcuni dei requisiti minimi richiesti possiamo valutare di richiedere una autorizzazione sanitaria in deroga.

Emissione fumi: è necessario aver ottemperato alle previsioni in materia di emissione fumi in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/06, attraverso la documentazione richiesta a seconda del tipo di attività. Infatti, sono previste delle categorie di attività che necessitano dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera obbligatoria, altre che sono assoggettate a dichiarazione come attività in deroga ed altre ancora che non necessitano di alcuna dichiarazione essendo attività con “emissioni poco rilevanti”.

Per esempio, il caso della pasticceria rientra tra le attività in deroga comma 1 dell’art. 242 se c’è una produzione con uso di farina inferiore 300 Kg/giorno, mentre rientra in tra le attività del comma 2 per cui è prevista l’autorizzazione in via generale se c’è una produzione con uso di farina inferiore 550 tonnellate/anno (1506 kg/giorno).

Criteri di qualità: il SUAP stabilisce per attività di somministrazione alimentare dei criteri di qualità, riferiti a diversi parametri specifici, che sono relativi alla professionalità del titolare dell’attività e degli addetti al servizio di somministrazione, alle caratteristiche del locale  ed alla qualità del servizio offerto; ad ognuno di questi parametri viene attribuito un punteggio, e a seconda della zona urbanistica di Roma in cui ricade il locale da aprire, il totale dei vari punteggi attribuiti dovrà avere un valore minimo di riferimento per poter essere approvato dal SUAP.

Impatto acustico: i locali adibiti ad esercizio pubblico sono classificati in base alla tipologia funzionale in diverse classi di rumorosità dal DPR 227/2011; pertanto, a seconda del tipo di locale occorrerà fare una diversa dichiarazione al SUAP. L’allegato B della suddetta legge elenca le attività a bassa rumorosità per le quali non è obbligatorio fornire la documentazione redatta da un tecnico abilitato, fatta eccezione per l’esercizio di attività che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Per le attività che utilizzano impianti di diffusione o non rientrano nell’allegato B è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Notifica sanitaria: obbligatoriamente, deve essere allegata alla pratica di SCIA la notifica sanitaria, corredata dalla relativa documentazione tecnica redatta da un professionista abilitato, che il SUAP provvederà ad inviare alla ASL competente, la quale effettuerà le verifiche in materia di igiene e sicurezza e, in caso di esito positivo, procederà alla registrazione; in caso contrario rigetterà la pratica.

L’attività può essere iniziata subito dopo aver inviato la SCIA per via telematica, in quanto fa fede la data di protocollo risultante dalla ricevuta rilasciata dal sistema informatico, con alcune piccole esclusioni, ad esempio per le attività di somministrazione in ambiti di tutela, in questo caso sarà necessario attendere 90gg prima dell’apertura dell’attività.

Tuttavia, per tutte le altre attività che possono avere avvio alla data di presentazione della SCIA, il Comune ha 60 giorni a disposizione per valutare la richiesta e, in quell’arco di tempo, può richiedere la documentazione integrativa, o per completare la pratica (se mancante), o qualora l’Ente accerta la mancanza di conformità alla legge o ai regolamenti. Oppure nel caso in cui l’attività non risulterà conforme alle normative previste il Comune potrà adottare “motivati” provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività oltre che di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi.

Abbiamo risolto ogni tuo dubbio in merito all’apertura della tua attività produttiva?

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