Il condono si riferisce ad una legge speciale una tantum, in Italia si sono succeduti svariati condoni: quelli disciplinati dalle leggi n. 47 dell’85, n. 724 del ‘94 e dal D.L. 269/2003 poi convertito in legge n. 326 del 2003.

Il Condono edilizio permette, in quanto legge speciale, ai cittadini di ottenere l’annullamento, totale o parziale, di un reato penale; ha validità temporale limitata e va in deroga alla vigente normativa. Ciò vuol dire che con il condono era possibile sanare anche interventi solitamente non permessi dalla normativa vigente. Nel caso del condono le sanzioni consistono non solo negli oneri concessori incrementati, ma anche in una oblazione da versare nelle casse dello Stato.

Come possiamo aiutarvi?

Nuove domande di condono:
Attualmente, a meno di nuovi condoni edilizi, non è possibile presentare nuove domande di condono a meno che non si ricada in quanto stabilito dall’art. 40 della legge 47/85 e successive modificazioni, ovvero nel caso di immobile derivante da procedure esecutive (immobili acquistato da asta giudiziaria).

In questo singolo caso è ancora possibile presentare, entro 120gg dall’atto di assegnazione, domanda di accesso all’ultimo condono, devono comunque verificarsi alcuni requisiti, per primo la fattibilità di poter condonare le opere eseguite e, punto non pogo importante, valutare le ragione del credito, ovvero il credito per il quale sia stato esecutato, siano antecedenti all’entrata in vigore dell’ultima legge sul condono, e quindi antecedenti al 31 marzo 2003.

Domande di condono non ancora rilasciate:

Considerato che, per il Comune di Roma, alla data attuale risultano ancora circa 600.000 domande di condono, presentate ma non ancora rilasciate, è probabile che vi ritroviate in questa casistica.

Va considerato che molti credono che una volta aggiornata la planimetria catastale il condono sia completato, bene, mi dispiace dirlo, ma non è affatto così, anzi, l’aggiornamento della planimetria catastale è uno dei documenti da presentare all’atto di richiesta di domanda di Condono Edilizio!

La procedura da seguire, qualora vogliate che vi sia rilasciata la tanto ambita Concessione Edilizia in Sanatoria, tanto ricercata da chi deve vendere l’immobile, o affittare un’attività commerciale, è piu o meno questa:

  • Verifica dello stato della pratica, se in lavorazione o se bloccata;
  • Accesso agli atti per controllare la correttezza e completezza della documentazione presentata;
  • Integrazione della documentazione mancante, si precisa che alcuni documenti sono stati richiesti obbligatoriamente, anche per i vecchi condoni, a partire dal 2003;
  • Sollecito della pratica, è possibile per motivazioni stabilite dall’uffico Condono di Roma, ed in linea di massima sono, imminente vendita dell’immobile, utilizzo per attività commerciale, stato di “povertà” del proprietario.

Fatto questo non vi aspettate che la pratica venga rilasciata in qualche mese, allo stato attuale, anche sollecitando ed integrando tutto perfettamente, le tempistiche minime sono di almeno 6 mesi.

Quindi per qualsiasi pratica inerente l’Ufficio Condono di Roma, non esitate a contattarci, potremmo supportarvi sia nella presentazione di una nuova domanda, sia nel controllo della pratica già presentata, nonché per cercare di ottenere la concessione edilizia in sanatoria nel minor tempo possibile.

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