Si hanno spesso forti dubbi e perplessità riguardo le attività di edilizia libera.
Quando si vuole realizzare un’opera bisogna far attenzione che quello specifico intervento non sia soggetto al rilascio di autorizzazione da parte degli organi comunali (titolo abilitativo), poiché in caso di mancata comunicazione si può incorrere a sanzioni.
Il nostro studio vi aiuterà a capire quale procedimento normativo è necessario seguire per realizzare gli interventi da voi proposti nel vostro immobile e quando, invece, non è necessario richiedere titoli abilitativi, rientrando di fatto nel campo dell’edilizia libera.
Alcune normative disciplinano le attività di edilizia libera, distinguendo tra attività libere e attività soggette a comunicazione d’inizio lavori.
Sembra tutto facile e lineare ma purtroppo non è così, infatti, bisogna specificare che, ogni intervento, deve essere conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle sull’efficienza energetica e infine alle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (DLgs. 42/04).
Inoltre, bisogna capire se l’intervento che si vuole realizzare rientri o meno nell’elenco (Glossario) delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. Nel Glossario sono contenute solo le opere principali, infatti viene definito “elenco non esaustivo”.
Per questo, in alcuni casi, risulta difficile valutare autonomamente in quale campo rientri il vostro intervento ed il nostro consiglio è di affidarvi ad un tecnico esperto, che potrà fornirvi una chiara consulenza per sciogliere ogni dubbio.
Il glossario unico per le attività di edilizia libera vale su tutto il territorio nazionale e per sommi capi l’elenco comprende 58 opere riconducibili alle seguenti categorie di lavori:
- Manutenzione ordinaria.
- Intonaco interno ed esterno.
- Rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.
- Sostituzione di porte e di impianti senza innovazione.
- Sostituzione dei sanitari e degli impianti del bagno.
- Messa a norma degli impianti elettrici obsoleti.
- Installazione o sostituzione di impianti di allarme.
- Installazione di ascensori e montacarichi interni.
- Installazione, riparazione, sostituzione di pompe di calore aria-aria.
- Rifacimento o sostituzione dei cornicioni del condominio, con stesse dimensioni e stessi materiali.
- Pompe di calore.
- Depositi di gas di petrolio liquefatti.
- Eliminazione delle barriere architettoniche.
- Attività di ricerca nel sottosuolo.
- Movimenti di terra.
- Serre mobili stagionali.
- Pavimentazione di aree pertinenziali.
- Pannelli fotovoltaici.
- Aree ludiche ed elementi di arredo.
- Manufatti leggeri in strutture ricettive.
- Opere temporanee.
Il nostro studio si propone di aiutarvi a capire se l’intervento può essere effettuato in regime di attività di edilizia libera e quindi prendere decisioni valide senza incorrere a sanzioni onerose.
Bisogna, però, specificare che i lavori di attività di edilizia libera non rientrano nei bonus fiscali a differenza di quelli di manutenzione straordinaria che richiedono una CILA.