Allo scopo di semplificare il panorama normativo relativo ai procedimenti burocratici per gli interventi edilizi, a dicembre 2016, con l’entrata in vigore del Decreto SCIA 2 (ovvero il D. Lgs. N. 222/2016) insieme al Decreto SCIA (D. Lgs. 126/2016) si è di fatto dato avvio alla riforma Madia, attraverso l’attuazione della Legge N. 124/2015.
Sostanzialmente, la nuova legge ha modificato in larga misura il Testo Unico dell’Edilizia (ovvero il DPR 380/2001) facilitando l’individuazione del titolo abilitativo necessario per ogni tipologia di intervento edilizio, chiarendo quali lavori possono essere effettuati in regime di edilizia libera, senza il rischio di incorrere in abusivismo e contenziosi, e quali invece richiedono obbligatoriamente la SCIA.
Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto SCIA 2?
Con l’introduzione del Decreto SCIA 2, essenzialmente vengono eliminati i seguenti titoli abilitativi:
- CIL (Comunicazione di inizio lavori)
- DIA (Dichiarazione di inizio attività);
- Super-DIA.
E sostituiti con 5 categorie di attività edilizia:
- Edilizia libera: in essa rientrano gli interventi che non necessitano di alcuna comunicazione preventiva, estesa anche ad alcuni interventi che prima richiedevano la CIL, come l’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici negli edifici fuori dai centri storici, la messa in opera di pavimentazioni e finiture di spazi esterni, l’installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici e la realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro; è stato, inoltre, approvato anche un glossario che elenca le principali opere edilizie che non richiedono il titolo abilitativo.
- CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, che consente di iniziare i lavori dalla data di protocollo della pratica ed in cui ricadono tutti quei lavori che non rientrano nell’edilizia libera, nella SCIA e nel permesso di costruire; la CILA va trasmessa dall’interessato allo Sportello Unico dell’Edilizia insieme all’attestazione di un tecnico abilitato della conformità dei lavori in riferimento agli strumenti urbanistici ed edilizi.
- SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, che consente l’inizio dei lavori il giorno stesso in cui viene consegnata la pratica (eccetto per alcuni casi particolari) e che può essere utilizzata per:
- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali dell’edificio;
- per le ristrutturazioni edilizie che non portino ad un organismo edilizio, in tutto o in parte, diverso dal precedente, che non comportino modifiche di volumetria o dei prospetti degli edifici, non cambino la destinazione d’uso degli edifici situati nei centri storici ed interventi che non modifichino la sagoma degli edifici vincolati.
- Super SCIA, alternativa al permesso di costruire, per ristrutturazioni pesanti o interventi di nuova costruzione conformi agli strumenti urbanistici generali, interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi. L’inizio dei lavori, data la complessità, è possibile dopo 30 giorni dalla data di protocollo.
- PdC, permesso di costruire, va richiesto per interventi di nuova costruzione, quelli di ristrutturazione urbanistica e per le ristrutturazioni edilizie che portino ad un organismo edilizio, in tutto o in parte, diverso dal precedente, e che comportino la modifica di prospetti e volumetria degli edifici, o che comportino un cambio di destinazione d’uso in edifici situati nei centri storici e che modifichino la sagoma degli edifici vincolati.
Dopo 10 giorni dalla consegna della domanda di PdC, lo Sportello Unico dell’Edilizia dovrà comunicare al richiedente il nome del Responsabile del Procedimento, il quale dovrà istruire la domanda entro 60 giorni.
Inoltre, attraverso il Decreto SCIA 2 e la successiva Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali, è stata introdotta la modulistica unificata e standardizzata per tutti i titoli abilitativi sopra elencati, che risulta obbligatoria per tutte le amministrazioni comunali dal 30 giugno 2017 e deve essere resa pubblica sul sito istituzionale di ogni comune.