Scia per immobili soggetti a vincolo paesaggistico – L’art. 23 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) definisce in quali casi e in quali modalità va presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e stabilisce che dopo 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA al Municipio di competenza è possibile iniziare i lavori.

Tuttavia, il testo unico pone alcune limitazioni all’ efficacia della scia nei casi in cui gli interventi sono da realizzarsi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico; infatti, in tali casi risulta necessario acquisire preventivamente il parere o l’autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia all’organo specifico di competenza, siano essi vincoli di tipo architettonico, storico, paesaggistico o ambientale.

Semplificando, nel caso in cui ci si trovi a dover eseguire degli interventi edilizi su immobili sottoposti, in particolare, ad un vincolo paesaggistico, quale è l’iter da seguire?

Ci sono due possibilità:

  • Richiedere autonomamente l’autorizzazione paesaggistica regolamentata dal Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), allegandola alla SCIA prima della sua presentazione (inizio lavori dopo 30 giorni dalla presentazione della SCIA);
  • Presentare le relative richieste di autorizzazione contestualmente alla presentazione della SCIA (in questo caso definita SCIA condizionata); l’amministrazione procederà autonomamente alla richiesta del parere di nulla osta, la SCIA diverrà effettiva trascorsi ulteriori 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione relativa al vincolo in questione.

Ma come funziona l’autorizzazione paesaggistica e a chi va richiesta?

L’autorizzazione paesaggistica è obbligatoria per interventi su aree soggette a tutela e va richiesta all’ente competente, in grado di accertare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, seguendo due differenti procedimenti: ordinario o semplificato.

L’ente delegato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la Regione, definita anche come autorità procedente.

Il DPR n. 31 del 2017, in vigore dal 6 aprile 2017, elenca ben 31 interventi liberi, ossia che non necessitano di autorizzazione paesaggistica (ma soltanto di titolo edilizio, qualora necessario); inoltre, ha anche snellito ulteriormente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, applicabile a tutti gli interventi definiti di “lieve entità” elencati nell’Allegato B del D.P.R. n.31/17, i quali risultano generalmente soggetti a SCIA.

Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il nostro team sarà in grado di seguirvi in tutto l’iter procedurale, sapendo consigliarvi al meglio sia in fase di progetto sia in termini burocratici di gestione delle pratiche e delle tempistiche da rispettare, con competenza e professionalità.

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