L’ APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un certificato che evidenzia le caratteristiche energetiche dell’unità immobiliare, dando indicazioni sulle relative spese, ed è essenziale per vendere o affittare un’immobile.

In sintesi, è un documento che descrive la prestazione energetica di un appartamento, di un negozio o di un edificio fornendo un valore riferito alle qualità di isolamento e di dispersione dell’involucro edilizio, nonché alle caratteristiche del generatore (caldaia).

In base ai risultati viene definita la classe energetica di appartenenza (scala da A4 a G).

Quali sono gli obblighi relativi all’ APE?

  1. Obbligo di dotazione: l’immobile deve avere la propria attestazione energetica;
  2. Obbligo di allegazione: agli atti di trasferimento relativi l’unità immobiliare è necessario allegare l’APE;
  3. Obbligo di consegna: In caso di affitto o compravendita l’APE va consegnata all’acquirente o all’affittuario;
  4. Obbligo di informativa: informare l’acquirente (o l’affittuario) circa i dettagli dell’efficienza energetica dell’edificio.

Per prima cosa analizziamo: quali sono le tipologie d’immobili soggetti alla redazione dell’ APE?

Ai sensi del DPR 412/1993 la certificazione energetica si applica alle seguenti categorie di edifici.

  • Edifici ad uso abitativo come: residenze, collegi, conventi, alberghi, uffici, ospedali.
  • Edifici ad uso commerciale: teatri, cinema, bar, ristoranti, negozi.
  • Edifici per attività industriali e produttive
  • Edifici per attività culturali come: musei, biblioteche, edifici di culto.
  • Edifici per attività sportive.
  • Edifici per attività scolastiche.

Tra le categorie elencate non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle parti eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Atti di trasferimento: Per quali atti è sempre obbligatorio allegare l’ APE?

Compravendita immobiliare, in tutti gli atti in cui vi è trasferimento del diritto di proprietà (Acquisto o Vendita) sia onerosi che gratuiti. L’obbligo è a carico del venditore.
Nello specifico, a titolo esemplificativo, è obbligatoria l’allegazione dell’APE alle seguenti tipologie di atti:

  • Compravendita;
  • Permuta;
  • Assegnazione di alloggi da cooperative edilizie;
  • Conferimenti di edifici in società;
  • Assegnazione di edifici da società;
  • Donazione;
  • Patto di famiglia;
  • Assoggettamento edificio al regime della comunione legale dei beni.

Contratti di locazione, in tutti i nuovi contratti di locazione, di edifici, appartamenti soggetti a registrazione (Affitto). L’obbligo è a carico del proprietario.

Quando si ha l’obbligo di semplice redazione di un’ APE?

In caso di ristrutturazioni dell’involucro riscaldato:

  • Si deve aggiornare o redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), nel caso di interventi che interessino la modifica di più del 25% della superficie dell’involucro dell’edificio.

In caso di sostituzione del generatore:

  • Per modifiche di impianti di climatizzazione, produzione di acqua calda sanitaria e ventilazione, o per interventi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

Per tutti gli edifici di nuova costruzione.

Validità e rinnovo dell’ APE

L’Attestato di Prestazione Energetica  ha una validità di 10 anni dalla data di presentazione e protocollazione presso l’ente competente, ad esempio, nel caso di Roma, la Regione Lazio.

La validità dell’APE è subordinata a determinate condizioni, ad esempio:

  • Decade immediatamente, ed è obbligatoria la nuova redazione, in caso di ristrutturazioni che incidano sulla prestazione energetica;
  • E’ obbligatorio mantenere in efficienza il generatore, eseguendo i controlli stabiliti per legge sulla caldaia, con cadenza variabile a seconda del tipo di generatore, nel caso non si rispettino i dovuti controlli l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo la scadenza non rispettata.

Chi elabora l’APE?

L’APE viene redatta da professionisti qualificati (Architetti, Ingegneri, Geometri), previo sopralluogo obbligatorio dell’immobile che deve essere sottoposto a certificazione.

Dal 1° ottobre 2015 l’attestato di prestazione energetica deve essere conforme alle nuove Linee Guida Nazionali che si basano sulle UNI TS 11300.

Sanzioni

  • Per le agenzie immobiliari: In caso di indicazione dei parametri energetici ottenuti senza ape, il responsabile dell’annuncio è punito con sanzioni da 500 a 3.000 euro.
  • Per il venditore dell’immobile: Nel caso in cui venda l’immobile senza redigere l’Ape scatta una sanzione da 3000 a 18000 euro.
  • Per il locatario: Nel caso in cui l’immobile venga affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.

Costo

Il costo di un certificato, non è soggetto a tariffazione minima decisa dagli Ordini o dagli Enti. Il costo varia dalla Regione in cui è sito l’immobile e al tipo di immobile.

La nostra proposta di certificazione si basa su un metodo standardizzato senza intermediari che ci permette di offrire un servizio completo, efficace ed economico.

Se hai bisogno di un APE (attestato di Prestazione Energetica), qualunque sia la motivazione che lo rende necessario, contattaci, riceverai un preventivo dettagliato.

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