Con il decreto legislativo SCIA 2,  emanato il 20 novembre 2016 n. 222, è stata abolita la CIL, Comunicazione inizio lavori, i quali interventi sono confluiti nell’attività di edilizia libera, AEL. Gli interventi realizzabili sono stabiliti dall’art. 6 del DPR 380/01 (Testo unico dell’Edilizia) e negli interventi di manutenzione ordinaria o in interventi per opere di esigenze contingenti e temporanee, ovvero per un tempo non superiore ai 90 giorni.

  • Ma va comunicata?
  • Quali sono le opere realizzabili?
  • E’ possibile detrarre le opere realizzate?

Cerchiamo di vedere meglio…

Come va comunicata?

Questo è uno dei punti di maggior interesse per la clientela, la risposta è, le opere di manutenzione ordinaria non vanno comunicate, a meno che non siano necessari atti di assenso, ovvero siano richiesti pareri per lo svolgimento dell’attività, o si realizzi un intervento contingente e temporaneo.

Quali sono le opere realizzabili?

Ricadono in edilizia libere tutti quegli interventi contingenti e momentanei, o le opere necessarie per mantenere in efficienza l’organismo edilizio o quelle per l’abbattimento delle barriere architettoniche, purché non presentino delle innovazioni, ad esempio troviamo:

  • Interventi di manutenzione ordinaria, come ad esempio la tinteggiatura delle pareti, interne ed esterne, opere di pavimentazione, la sostituzione di porte o finestre, senza variazione di forma o colore;
  • Eliminazione di barriere architettoniche, senza alterazioni per la sagoma degli edifici;
  • Installazione di pompe di calore aria-aria con una potenza inferiore ai 12kw;
  • Al difuori della citta storica, l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici;
  • Interventi contingenti e temporanei, da rimuove al termine dell’esigenza o comunque entro i 90gg, in questo caso è necessaria una comunicazione preventiva all’amministrazione comunale.

Vista la serie di CILA in sanatoria che molti clienti, inconsciamente, si trovano a dover presentare, mi sembra giusto chiarire che non rientrano in attività edilizia libera, ma sono soggette a CILA, le seguenti opere:

  • Modifiche di tramezzature o spostamento di porte, compresa la loro semplice chiusura;
  • Tutti gli interventi riguardanti gli impianti, quindi rifacimenti di bagni, cucine, o modifiche dell’impianto elettrico o gas;
  • Pareti in cartongesso o legno, o realizzazione di controsoffitti, soprattutto se non rispettando le altezze minime previste dal regolamento edilizio.

E’ possibile detrarre le opere realizzate?

Attualmente sono in essere diverse detrazioni fiscali per la realizzazione di interventi edilizi, ad esempio il bonus ristrutturazione, il bonus sismico ed il bonus per l’efficientamento energetico.
Nel caso del bonus sulle ristrutturazioni (50%) è necessario che le opere realizzate siano classificate come interventi di manutenzione straordinaria, quindi non rientranti in quelle sopra descritte, ma soggette a CILA. Esistono alcune eccezioni, ad esempio i lavori di tinteggiatura delle facciate condominiali, in questo caso, anche se rientrano in opere di edilizia libera è possibile detrarre le spese sostenute.

Come abbiamo visto anche le opere soggette ad Attività Edilizia Libera, sono difficilmente classificabili e richiedono comunque il parere di una figura tecnica per evitare di cadere in abusi edilizi che possono portare a dover sostenere spese maggiori.

Qualora vogliate i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per consigliarvi al meglio ed analizzare le vostre specifiche esigenze, verificando gli adempimenti necessari, la loro fattibilità, nonché la possibilità di sfruttare i bonus sulle ristrutturazioni disponibili al momento!!

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