Il permesso di costruire (PdC) è l’atto amministrativo di maggiore valenza rinetrante negli strumenti edilizi diretti, ovvero quelli necessari per le edificazione che non prevedano piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, ad esempio piani particolareggiati (PP) o piani di lottizzazione convenzionata (PdL). In alcuni casi è possibile richiedere una SCIA alternativa al permesso a costruire.

Quando è necessario richiederlo e quando è possibile presentare SCIA in alternativa al permesso a costruire?

Il permesso a costruire è necessario per ogni intervento che porti ad una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, ad esempio:

  • Nuova costruzione di edifici, ovvero ampliamento degli esistenti fuori sagoma, l’installazione di manufatti leggeri, comprese roulottes campers o case mobili utilizzati in maniera duratura (più di 90 gg) comunque tutti gli interventi che portino ad una modifica duratura del suolo;
  • Ristrutturazione urbanistica, modifica del tessuto edilizio con modifiche degli isolati, del disegno dei lotti o della rete stradale;
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, ovvero aumenti volumetrici dell’edificio, demolizione e ricostruzione di un fabbricato con modifiche alla sagoma, ai prospetti o cambi di destinazioni d’uso, in questa casistica è possibile presentare la SCIA in alternativa al permesso a costruire.

Oltre a quanto già specificato, posso essere eseguite con Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso a costruire, anche i primi due punti sopra riportati, qualora siano disciplinati da piani attuativi o in diretta esecuzione di strumenti urbanistici.

I Costi?

Per la presentazione del Permesso di Costruire è previsto il pagamento dei diritti di segreteria, per l’analisi della pratica, nonché degli oneri concessori:

  • Per i diritti di segreteria si ha un costo variabile, dipendente dalla tipologia di intervento e dalla sua dimensione, si parte da € 401,24, per progetti fino a 200mq, fino ad arrivare ad € 1001,24, nel caso di interventi superiori a 1000mq;
  • Gli oneri di concessione, ovvero il contributo che ogni cittadino deve corrispondere al comune in caso di interventi “pesanti”, si dividono in due parti, oneri di urbanizzazione (dovuti in caso di cambio di destinazione d’uso) e il contributo sul costo di costruzione (un importo percentuale da calcolare in base al costo dell’intervento).

Quali sono orientativamente i tempi?

Per quanto inerente i tempi di preparazione della pratica dipende molto dal tipo di intervento, dalla quantità di elaborati da preparare ed alla richiesta dei necessari atti d’assenso, questo può variare dai 30gg fino ad oltre un anno, qualora sia necessaria l’autorizzazione del genio civile o in caso di vincoli paesaggistici o architettonici, ad esempio…

Per quanto le tempistiche “burocratiche”, è stato introdotto nel 2011 il principio del silenzio assenso, ovvero una tempistica di circa 70gg dalla presentazione della domanda al rilascio del parare, periodo che può essere interrotto nel caso l’amministrazione richieda delle modifiche progettuali o delle integrazioni.

Gli interventi da realizzare con questa procedura sono di caratteristiche formali e funzionali che richiedono competenze tecniche, progettuali, particolarmente rilevanti, e che devono essere soddisfatte da piu figure tecniche. Il nostro studio di progettazione è a vostra disposizione e sarà in grado di fornire tutte le competenze necessarie dalla presentazione della domanda fino al completamento ed accatastamento dell’opera, non esitare a contattarci!!

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