Gli edifici, residenziali e non, sono considerati tra i maggiori inquinanti, responsabili degli incrementi dei gas serra, e soprattutto dell’inquinamento concentrato nelle nostre città.

Si sono così susseguite varie leggi sul contenimento dei consumi degli edifici, la prima risale al 1976 con legge n. 373, aggiornata poi con la legge n. 10 del 1991, prima legge quadro finalizzata a contenere i consumi energetici degli edifici stabilendo precise modalità progettuali.

Cosa imponeva la legge 10 del 1991?

Avendo come scopo principale quello del risparmio energetico ed uso consapevole dell’energia, della salvaguardia dell’ambiente, nonché del benessere degli individui all’interno degli ambienti, prevedeva:

  • La progettazione e verifica dell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, solai, pareti esterne, finestrature, per contenere le dispersioni termiche;
  • Imponeva rendimenti minimi ai sistemi impiantistici;
  • Dava indicazioni per la redazione di un bilancio energetico invernale degli edifici, valutando gli apporti e le dispersioni di calore;
  • Per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, il soddisfacimento del fabbisogno di energia mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
  • Imponeva il deposito, presso le amministrazioni comunali, all’atto di presentazione dell’autorizzazione edilizia, di una relazione tecnica asseverata dal progettista, che illustrasse il rispetto delle prescrizioni stabilite.

Nel dettaglio, le prescrizioni per il proprietario d’immobile sono:

  • obbligo di dotazione, ossia che gli immobili debbano avere la propria certificazione energetica, tanto che ci sia quanto che non ci sia un trasferimento di proprietà o una locazione in corso;
  • obbligo di allegazione, ossia che all’atto di compravendita della Unità Immobiliare è necessario allegare l’APE;
  • obbligo di consegna, cioè che la certificazione energetica vada consegnata all’acquirente, o all’affittuario in caso di contratto di locazione;
  • obbligo di informativa: ossia informare l’acquirente (o l’affittuario) circa i dettagli dell’efficienza energetica dell’edificio.

Ed ora quale legge bisogna rispettare?

In seguito alla legge 10, sono state emanate diverse nuovi decreti attuativi, decreti legislativi nonché direttive comunitarie ( Dlgs n. 192 del 2005, Dpr n. 59 del 2009, Dlgs n. 28 del 2011, decreti interministeriali del 26/06/2015)

Tutte le nuove normative hanno portato all’emanazione di più stringenti parametri, all’introduzione di nuove metodologie di calcolo, ed hanno ampliato gli aspetti da dover controllare:

  • Climatizzazione invernale;
  • Produzione di acqua calda sanitaria;
  • Climatizzazione estiva;
  • Illuminazione artificiale degli edifici non residenziali.

Ma quando è necessario redigere la relazione ex legge 10?

L’obbligo di redazione della relazione tecnica è imposto nei seguenti casi:

  • Nuove costruzioni, ampliamenti o demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;
  • Installazione di nuovi impianti negli edifici esistenti;

Ristrutturazione di edifici esistenti nei seguenti casi:

  • Ristrutturazioni importanti, ovvero comportino la modifica di almeno il 25% dell’involucro dell’edificio;
  • Riqualificazione energetica di un edificio.

Dove e come va presentata?

Il progetto ai sensi dell’ex art. 28 della Legge 10/91, deve essere presentato al Municipio competente, contemporaneamente alla presentazione della domanda edilizia per l’esecuzione dei lavori. Deve essere redatto da un tecnico ed inviata in modalità telematica, completa di tutti gli elaborati tecnici, impiantistici, ecc.

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