Dal 2010, con la legge di conversione n. 73 del 22 maggio 2010, è stata introdotta la SCIA come pratica amministrativa, recentemente, in attuazione della legge del 7 agosto 2015 n. 124, Legge Madia, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, sono stati emanati due decreti legislativi, denominati SCIA 1 e SCIA 2, che hanno rafforzato le potenzialità di questo procedimento amministrativo.
- Ma cosa è possibile fare in sostanza?
- Dove va presentata?
- E a che costi?
- E’ necessario un tecnico?
Cerchiamo di vedere meglio…
Cosa si può realizzare?
Mediante la presentazione della SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è possibile effettuare interventi di:
Manutenzione straordinaria “pesante”, ovvero che comprendano parti strutturali dell’edificio, quali ad esempio apertura di porte o finestre su murature portanti, apertura di porzioni di solai per installazione di finestrature tipo Velux o realizzazione di scale di collegamento;
Restauro e risanamento conservativo, attività che portino alla modifica globale dell’edificio conservandone le caratteristiche tipologiche;
Ristrutturazione edilizia “leggera”, possono essere comprese in questa categorie interventi che portino alla modifica sostanziale dell’immobile, compresa la sua demolizione e ricostruzione, senza alterare la volumetria, e, se in centro storico o edifici vincolati, senza alterare la sagoma.
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