Il 2020 ha portato con sé molte novità nell’ambito delle agevolazioni fiscali previste per la casa, tra queste il Bonus Facciate ci permette di dare nuova vita alle facciate dei nostri edifici.
Come sappiamo, il Bonus Facciate, consente di recuperare il 90% dei costi per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (di qualsiasi categoria catastale).
Da quest’anno, però, c’è un’importante novità a sostegno del cittadino.
Grazie al Decreto Rilancio (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), anche chi accederà al Bonus Facciate, avrà la possibilità di usufruire o della cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione o dello sconto in fattura del fornitore.
Questa opportunità è, inoltre, retroattiva ed ha perciò validità anche su lavori iniziati dal 1° gennaio 2020 (anche in stato di avanzamento lavori). Ad oggi, per far fronte all’emergenza sanitaria, l’articolo 121 del D.R. avrà validità fino al 31 dicembre 2021 per aiutare la ripartenza economica del paese.
Ma analizziamo da vicino le due opportunità. Secondo l’articolo 121 i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici potranno optare alternativamente:
- “per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante”.
- Il soggetto interessato potrà così recuperare immediatamente il 90% del bonus facciate spettante, senza attendere i 10 anni previsti per la detrazione fiscale.
- “per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.
Ovviamente, previo accordo con i fornitori, è possibile anche richiedere uno “sconto parziale” mantenendo parte della detrazione a proprio carico. In questo caso, anche grazie all’aiuto del tecnico incaricato, è possibile accordarsi sulle modalità e sulle percentuali di cessione a terzi. È importante ricordare che il credito essere ceduto a qualsiasi soggetto illimitatamente.
Ecco, quindi, alcune delle domande più frequenti per accedere al Bonus Facciate:
Chi può usufruire del Bonus Facciate?
Il bonus può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. In particolare, sono ammessi:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile ed i conviventi di fatto;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Quali caratteristiche deve avere il mio edificio per usufruire del Bonus?
L’edificio deve trovarsi necessariamente nelle seguenti zone del territorio:
- Zona A: distinte da agglomerati urbani di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale;
- Zona B: includono le altre parti del territorio totalmente o parzialmente edificate.
O eventualmente in zone ad esse assimilabili.
Quali lavori rientrano all’interno dell’agevolazione?
I benefici riguardano i soli interventi sulle strutture opache della facciata esterna, per il rinnovo e il consolidamento, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi. Godono della detrazione anche i lavori su grondaie, pluviali, parapetti e cornici.
Tra le voci di spesa detraibili vediamo anche i costi relativi alle prestazioni di professionisti e tecnici (perizie e sopralluoghi, progettazione degli interventi, richiesta di pratiche edilizie e rilascio dell’APE) ed alle spese connesse (installazione dei ponteggi, smaltimento dei materiali, Iva all’imposta di bollo, diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
Non rientrano, invece, gli interventi svolti durante la fase di costruzione dell’immobile (compresa demolizione e ricostruzione), tutte le opere effettuate sulle facciate non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, come ad esempio interne dell’edificio, e le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Quali vantaggi posso trarre?
Come detto, la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.
E se effettuo anche opere di isolamento termico in facciata?
Se gli interventi influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli necessari, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.