Vivere a Roma è un privilegio, e mantenere e riqualificare il patrimonio storico ed edilizio con lo scopo di dare un nuovo volto alla nostra città, è una necessità. I costi da sostenere, però, sono spesso alti e, soprattutto se si abita in un condominio, le discussioni in assemblea per mettere d’accordo tutti sono molte.
A tal proposito, c’è una grande novità per il 2020, il Bonus Facciate, una nuova agevolazione fiscale per il recupero o il restauro delle nostre facciate introdotta nella legge di Bilancio 2020.
Bonus facciate, cos’è e come funziona
Il bonus facciate va ad integrare il pacchetto delle agevolazioni fiscali previste per la casa e prevede la possibilità di detrarre il 90% delle spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi per il recupero o restauro della facciata degli edifici, inclusi quelli di manutenzione ordinaria.
L’agevolazione fiscale non prevede limiti di spesa, quindi non c’è una soglia massima detraibile. Deve essere richiesta, documentando tutte le spese sostenute e viene ripartita in 10 quote annuali di pari entità, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso, fino al 31 dicembre e nei nove periodi d’imposta successivi.
Un altro aspetto molto importante risulta l’introduzione, tra le voci di spesa detraibili, dei costi relativa alle prestazioni di professionisti e tecnici richieste dal tipo di lavoro, come per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, la progettazione degli interventi, la richiesta di pratiche edilizie (CILA o SCIA) e il rilascio dell’attestato di prestazione energetica.
Saranno inoltre detraibili i costi relativi a materiali, installazione di ponteggi, smaltimento dei rifiuti e tutto ciò che risulta necessario all’esecuzione dei lavori.
A chi è dedicato il bonus facciate:
Le detrazioni previste dalla nuova legge Bilancio 2020 possono essere richieste per interventi realizzati su edifici esistenti, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresa quella strumentale.
Requisito fondamentale però, è che l’edificio oggetto dell’intervento ricada nelle zone A o B, rispettivamente centri storici e aree totalmente o parzialmente edificate, individuate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
Operare in queste aree, soprattutto se ci troviamo nel centro storico, vuol dire intervenire, nella maggior parte dei casi, su edifici di pregio storico o architettonico. Ciò comporta la necessità di valutare eventuali norme e vincoli con l’aiuto di un tecnico che saprà consigliare le pratiche necessarie e gli interventi da eseguire.
Chi può richiederlo?
Nel caso di un condominio, potrà essere delegato sia l’amministratore, sia uno dei condòmini.
In particolare, la legge di bilancio dà la possibilità non solo ai proprietari o ai titolari di diritto sull’immobile, di richiedere il bonus facciate, ma anche ad inquilini, comodatari, familiari e conviventi del proprietario stesso, purché sostengano effettivamente le spese, documentate su fatture e bonifici.
Quali interventi rientrano nel Bonus Facciate?
Gli interventi riconosciuti dalla legge riguardano i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, ed in particolare sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In tali interventi rientrano, per esempio, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche della facciata, la sola tinteggiatura e intonacatura, il consolidamento e il ripristino di ringhiere, grondaie, o ancora restauro di cornicioni ed elementi ornamentali.
Non rientreranno, invece, nella detrazione fiscale gli interventi realizzati su facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, o quelli relativi ad infissi o ad impianti, come ad esempio illuminazione, cavi TV o antenne.
Nel caso in cui gli interventi realizzati hanno influenza dal punto d vista termico o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si dovrà dare obbligatoriamente comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori e dovranno essere soddisfatti i requisiti minimi di prestazione energetica e trasmittanza termica. In questi casi sarà inoltre necessaria l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi e l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali.
Ecobonus e Bonus ristrutturazioni
Il bonus facciate potrà essere cumulato con tutte le altre agevolazioni previste per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico (come bonus ristrutturazione ed ecobonus)
Si possono quindi effettuare per esempio tinteggiature di facciate con intonaco termico o se consentito eseguire interventi di riqualificazione, come cappotti esterni e facciate ventilate, capaci non solo di migliorare esteticamente l’involucro, ma anche di ridurre il consumo energetico usufruendo di tutte e tre le detrazioni